La suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3352 del 6 febbraio 2024, ha ribadito che con la c.d. dispensa dall’imputazione, ai sensi dell’art. 564, co. 2 c.c., le donazioni ed i legati disposti dal de cuius in favore del soggetto che poi agisca in riduzione individuano delle anticipazioni sulla quota legittima.

Questo il caso: nel 2012, il Tribunale di Napoli si pronunciava in ordine ad una richiesta di divisione dell’eredità di due coniugi, dopo aver ridotto le donazioni e le collazioni siccome eccepito da alcuni coeredi. Uno dei figli del de cuius impugnò la sentenza del 1° grado, sostenendo che la sua quota non fosse stata correttamente calcolata, mancando una porzione di disponibile (pari a 21.300 euro) relativa ad uno specifico bene immobile già donatogli tempo addietro, con dispensa dall’ onere di imputazione per esplicita volontà dei donanti.

La Corte d’Appello, per quanti qui rileva, rigettava l’impugnazione in parte qua, con la conseguenza che il figlio ricorreva successivamente innanzi alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, in accoglimento di uno dei motivi del ricorso,  evidenziava che la Corte territoriale di 2° grado aveva errato nel ritenere prevalenti, sulla precedente dispensa, i successivi testamenti del e cuius. Secondo la Corte, “ la disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca … deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibilità ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione, ai sensi dell’ art. 682 c.c., nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dall’ imputazione sia inferiore a quello della disponibile”.

 

Avv. Francesco Tassini