La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2618/2024 del 29 gennaio 2024, si è pronunciata con riferimento alla questione inerente alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto degli avvocati al pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta a favore dei propri assistiti.

Nel caso in esame, un avvocato aveva richiesto il pagamento dei compensi derivanti dalla sua attività difensiva prestata a favore di un assistito in connessione ad una procedura esecutiva relativa al recupero di somme da assegni protestati.

Il cliente eccepiva la prescrizione del diritto del legale al pagamento dei compensi.

Tuttavia, sia il Giudice di Pace adito in 1° grado, che il Tribunale interpellato come giudice del gravame, respingevano l’eccezione di prescrizione, evidenziando che il termine di prescrizione – operante in subiecta materia secondo il disposto di cui all’art. 2956 c.c. – di tre anni iniziava a decorrere dal momento in cui l’avvocato, grazie al proprio operato, era riuscito ad ottenere – fuori dal procedimento esecutivo – la materiale disponibilità della somma indicata nell’ordinanza di assegnazione, non già dalla data di emissione dell’ordinanza stessa.

L’assistito, perorando diversa tesi, adiva quindi la corte di Cassazione, sostenendo che il termine di prescrizione doveva decorrere dalla definizione della procedura esecutiva, e quindi dall’emissione dell’ordinanza di assegnazione.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso,  ha stabilito che il termine di prescrizione per il diritto dell’avvocato al compenso, riferibile ad un’attività prestata in seno ad un procedimento giudiziario, inizia a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, momento che coincide con la conclusione dell’affare per il quale è stato conferito l’incarico. Eventuali attività successive intraprese dallo stesso avvocato, anche se collegate alla decisione definitiva, sono soggette a un termine di prescrizione autonomo.

Secondo la corte di Cassazione, tale impostazione garantisce certezza nei rapporti patrimoniali derivanti da incarichi professionali, come nel caso delle competenze spettanti agli avvocati.

 

Avv. Francesco Tassini