La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 36291/2023) torna a pronunciarsi in riferimento alla natura del termine per la costituzione del convenuto nel rito sommario di cognizione.

Questo il caso: una Società conveniva in giudizio, tramite ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affinché il Giudice la condannasse al risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto e dalla successiva vendita di apparecchi elettronici di gioco, i quali – successivamente alla vendita – erano stati sequestrati e confiscati nell’ambito di un procedimento penale stante profili di irregolarità amministrativa.

Nel corso del giudizio, la società ricorrente aveva sollevato eccezione di tardività della costituzione della P.A. convenuta, in considerazione del fatto che la stessa si era costituita – pur nel rispetto del termine di 10 giorni prima dell’udienza (siccome stabilito dall’art. 702-bis c.p.c.) – oltre il (precedente) termine stabilito dal Giudice adito. Tale eccezione, nemmeno esaminata dallo stesso Giudice del 1° grado, veniva disattesa dal Giudice del gravame, a fronte del rigetto nel merito delle domande dela Società ricorrente.

Quest’ultima decideva, dunque, di ricorrere in Cassazione, al fine di far accertare la natura perentoria del termine di costituzione stabilito in sede d’Ordinanza di fissazione d’udienza dal giudice adito.

La Corte di Cassazione, nel giudicare la questione, ha ribadito (cfr. anche Cass. n. 22205/2023) il principio secondo cui il termine previsto per la costituzione del convenuto nel rito sommario di cognizione, determinato dal Giudice ai sensi dell’art. 702-bis, co. 3 c.p.c. è perentorio. Con la conseguenza che se la costituzione avviene oltre tale termine, sebbene nel rispetto del temine di dieci giorni astrattamente previsto in via residuale (da considerarsi quale termine minimo inderogabile), essa è considerata tardiva.

 

Avv. Francesco Tassini